Di Tanno Associati vince in Cassazione per SEA S.p.A.

Di Tanno Associati vince in Cassazione per SEA S.p.A., 07.09.2022

Roma, 7 settembre 2022 – Di Tanno Associati – con un team composto dal Partner Renzo Amadio e dai Senior Associate Rosamaria Nicastro e Angelo Viti – è risultato vittorioso in Cassazione per la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.A. (SEA), in un contenzioso in materia di imposta di registro avente ad oggetto l’applicazione dell’imposta proporzionale del 3%, in luogo dell’imposta in misura fissa, in sede di registrazione di due sentenze emesse dal Tribunale Civile di Milano che avevano accertato la nullità di una clausola negoziale relativa alla determinazione del canone di subconcessione aeroportuale rideterminando, per l’effetto, il canone dovuto ai sensi dell’art. 1419, comma 2, del Codice Civile mediante applicazione delle tariffe di legge.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (CTR), ribaltando l’esito favorevole alla Società di due sentenze emesse in primo grado, aveva invece accolto gli appelli dell’Agenzia delle Entrate con cui veniva riaffermata la legittimità degli avvisi di liquidazione emessi a carico della Società.

Con due distinte Ordinanze nn. 25346/22 e 26185/22 la Corte di Cassazione ha invece ora accolto i ricorsi proposti dalla SEA riconoscendo l’applicabilità nella specie dell’art. 8, comma 1, lettera e) della Tariffa-Parte Prima allegata al DPR n. 131/1986 che prevede la tassazione in misura fissa degli atti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti la condanna alla restituzione di denaro o beni. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, tale disposizione ha carattere speciale rispetto ad altre disposizioni del medesimo art. 8 della Tariffa citata. In particolare, l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale qualora il provvedimento dell’autorità giudiziaria rechi la condanna al pagamento di una somma o alla restituzione di denaro, a meno che, oltre alla predetta condanna, non abbia ad oggetto anche l’annullamento o la declaratoria di nullità di un atto, come nella specie. Atteso l’accoglimento dello specifico motivo di ricorso proposto dalla Società, è risultato assorbito l’ulteriore motivo di ricorso incentrato sulla violazione del principio di alternatività tra l’IVA e l’imposta di registro dal momento che la pronuncia restitutoria era comunque relativa alla rideterminazione di un corrispettivo soggetto ad IVA.

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