Di Tanno Associati vince in CTR per Aeroporti di Roma S.p.A.

Di Tanno Associati vince in CTR per Aeroporti di Roma S.p.A., 20.07.2022

Roma, 21 luglio 2022 – Di Tanno Associati – con un team composto dal Partner Renzo Amadio e dal Senior Associate Angelo Viti – è risultato vittorioso in CTR di Roma, per Leonardo Energia Scarl/Aeroporti di Roma S.p.A., in un contenzioso in materia di accisa sull’energia elettrica insorto con l’Agenzia delle Dogane di Roma in merito all’applicazione dell’esenzione dal pagamento dell’accisa prevista all’Art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1995 pro tempore vigente, in relazione all’energia elettrica impiegata in opifici industriali ed al conseguente diritto al rimborso.

 

Con la sentenza n. 23276 del 23.10.2020, la Corte di Cassazione aveva in precedenza fornito la prima pronuncia favorevole in tema di applicazione dell’esenzione opificio riconoscendo nel perimetro della sopracitata norma di agevolazione anche l’attività di gestione del servizio aeroportuale, rimettendo invece alla CTR, ai fini del rimborso invocato, la valutazione della validità dei mezzi di prova addotti dalla Società per la quantificazione dell’energia utilizzata in proprio rispetto a quella acquistata e, seppure in parte minima, messa a disposizione di soggetti terzi all’interno del sito aeroportuale.

 

Nella menzionata pronuncia di rinvio la Corte aveva inoltre ribadito il proprio orientamento secondo cui, ai fini della prova del quantitativo di energia elettrica impiegato in usi agevolati, non è necessaria l’assunzione della veste di officina elettrica e la predisposizione di specifici misuratori fiscali, atteso che i presupposti per fruire delle esenzioni possono essere liberamente provati con gli ordinari mezzi offerti dall’ordinamento.

 

La CTR ha ora pienamente accolto la ricostruzione formulata dalla Società valorizzando, come richiesto, anche le risultanze contenute in un PVC della stessa Agenzia delle Dogane.  In particolare,  una volta riscontrata l’attendibilità della quantificazione dell’energia utilizzata dai soggetti terzi presenti sul sito aeroportuale, l’energia utilizzata in proprio dal gestore aeroportuale beneficiaria dell’esenzione invocata è stata determinata come differenza tra l’energia ceduta alla Aeroporti di Roma S.p.A e quella da quest’ultima messa a disposizione e fatturata ai soggetti terzi.

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