Imu non dovuta per gli immobili abusivamente occupati: Di tanno Associati ottiene la vittoria in Corte Costituzionale

Imu non dovuta per gli immobili abusivamente occupati: Di tanno Associati ottiene la vittoria in Corte Costituzionale, 19.04.2024

Roma, 18 aprile 2024 – Di Tanno Associati, con un team composto dal Partner Fabrizio Iacuitto, dalla Manager Rosamaria Nicastro e dalla Senior Associate Anna Paola Di Pillo ha ottenuto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 – nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate con la L. n. 197/2022 – per violazione degli artt. 3, comma 1, e 53, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’imposta nell’ipotesi di immobili abusivamente occupati per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria.

In particolare, con la sentenza n. 60/2024, depositata in data 18 aprile 2024, la Corte Costituzionale ha previamente richiamato i principi dalla stessa affermati secondo i quali “ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza” ed ha sottolineato che “la sottrazione all’imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva”.

La Corte ha, quindi, statuito che è irragionevole e contrario al principio di capacità contributiva che il proprietario di un immobile abusivamente occupato, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale, sia, ciononostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.

Inoltre, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale impostazione sia in linea con quanto previsto per fattispecie assimilabili in cui l’ordinamento stabilisce il venir meno dell’obbligo del pagamento dell’imposta per indisponibilità di un bene per fatto imputabile ad un terzo.

Accetta Rifiuta