La Pex olandese è compatibile con l’esonero da ritenuta previsto dalla Direttiva “madre-figlia”

Il Sole 24 Ore, 28.08.2023

Con sentenza n. 23025/2023, la Cassazione riconosce l’applicabilità della Direttiva “madre-figlia” nell’ipotesi in cui la società madre non risulti in concreto gravata dall’imposta sui redditi societari in virtù delle locali regole di determinazione dell’imponibile. Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava la legittimità del diniego al rimborso della ritenuta sui dividendi, motivato dall’Ade nell’assunto che la società madre residente nei Paesi Bassi dovesse essere trattata come una società esonerata dal pagamento delle imposte sui redditi delle società (esclusa dal perimetro della Direttiva) in quanto titolare di soli dividendi, esclusi in toto da tassazione in base al locale regime Pex. La Cassazione risolve la questione di diritto sulla base dei propri precedenti arresti in materia di attribuzione del credito d’imposta convenzionale nei confronti di una società madre non gravata dall’imposta sui redditi societari in relazione ai dividendi distribuiti dalla società figlia italiana, contesto nel quale ha sancito che il requisito dell’assoggettamento ad imposta deve essere inteso come condizione di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato senza che rilevi il concreto esercizio del potere impositivo da parte dello Stato. La Cassazione ha, quindi, riconosciuto che il principio secondo cui il mero status di soggetto passivo d’imposta della società madre rileva ai fini della “contestuale” applicazione della Direttiva “madre-figlia” e del Trattato bilaterale (i.e., ai fini della non imponibilità dei dividendi nello Stato membro di residenza della società madre ex art. 4, par. 1, della Direttiva 90/435/CEE e ai fini dell’attribuzione da parte dello Stato italiano del credito d’imposta convenzionale in relazione ai dividendi distribuiti dalla società figlia) riverbera anche nei casi in cui la neutralità è assicurata (in attuazione della Direttiva o del principio di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali) concentrando la tassazione degli utili societari al momento della loro produzione nello Stato dalla società figlia e vietando la c.d. imposizione a catena dei medesimi che seguirebbe ove lo Stato di residenza della figlia assoggettasse a ritenuta i dividendi distribuiti alla società madre e/o ove lo Stato di residenza della madre assoggettasse i dividendi alla locale imposta sui redditi delle società.

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